L'insegnante di sostegno è un docente specializzato assegnato alla classe per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità certificata, ai sensi della Legge 104 del 1992. Per ottenerlo la famiglia deve avviare l'iter di certificazione presso l'ASL e consegnare la documentazione alla scuola, che elabora il PEI (Piano Educativo Individualizzato). Il numero di ore non è uguale per tutti: dipende dalle esigenze dell'alunno, descritte nel PEI, e dalle risorse assegnate alla scuola.

Da ricordare

  • Il sostegno spetta agli alunni con disabilità certificata, non a chi ha soltanto difficoltà scolastiche o un DSA.
  • L'insegnante di sostegno è contitolare della classe: lavora con tutti, non solo con un alunno.
  • Le ore non sono un numero fisso: nascono dal PEI e dal confronto nel gruppo di lavoro, di cui la famiglia fa parte.
  • Il PEI si rivede almeno una volta l'anno e ogni volta che le condizioni dell'alunno cambiano.
  • La continuità didattica è un diritto da tutelare: conviene parlarne con la scuola per tempo.

Che cos'è l'insegnante di sostegno e qual è il suo ruolo?

L'insegnante di sostegno è un docente che ha conseguito una specializzazione specifica per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Non è un assistente personale e non è un «insegnante privato» del bambino: viene assegnato alla classe in cui l'alunno è inserito e condivide con i colleghi curricolari la responsabilità della programmazione, della valutazione e della gestione del gruppo.

In concreto, il suo compito è aiutare la scuola a rendere accessibili i contenuti, le attività e gli ambienti. Può adattare i materiali, proporre strategie di comunicazione alternative, organizzare lavori di gruppo, collaborare con gli educatori e con gli specialisti che seguono il bambino. Un buon intervento di sostegno migliora spesso la vita di tutta la classe, perché le soluzioni pensate per uno diventano utili per molti.

Nota per i genitori. Se in classe il sostegno viene vissuto come «il momento in cui mio figlio esce dall'aula», vale la pena chiedere un confronto: l'obiettivo dell'inclusione è la partecipazione alla vita della classe, con le necessarie personalizzazioni.

Che legame c'è tra la Legge 104 e il sostegno scolastico?

La Legge 104 del 1992 è la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Tra i suoi principi c'è il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado. Il sostegno scolastico è uno degli strumenti con cui questo diritto viene reso concreto.

Nel tempo la disciplina dell'inclusione scolastica è stata aggiornata, in particolare dal Decreto legislativo 66 del 2017 e dalle successive modifiche, che hanno introdotto il profilo di funzionamento e riorganizzato il lavoro dei gruppi che definiscono il PEI. Per questo, prima di avviare qualsiasi pratica, è consigliabile verificare con la scuola e con l'ASL quali moduli e quali passaggi siano in vigore nel proprio territorio.

Un punto da chiarire subito: la Legge 104 non è soltanto «il sostegno». Riconosce anche altri diritti (per esempio in ambito lavorativo per i familiari), che seguono procedure e requisiti propri. In questo articolo ci occupiamo del versante scolastico.

Chi ha diritto all'insegnante di sostegno?

Hanno diritto al sostegno gli alunni la cui condizione di disabilità è stata accertata e certificata secondo la normativa. Questo riguarda, per esempio, alunni con disabilità intellettive, motorie, sensoriali o con disturbi del neurosviluppo come lo spettro autistico, quando la certificazione lo prevede. La sola diagnosi clinica non basta: serve il percorso di accertamento che porta alla documentazione richiesta dalla scuola.

Occorre distinguere con attenzione:

  • Disabilità certificata: dà accesso al sostegno e al PEI.
  • DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia): sono tutelati dalla Legge 170 del 2010. Non prevedono, di norma, l'insegnante di sostegno, ma un PDP con strumenti compensativi e misure dispensative.
  • Altri bisogni educativi speciali (svantaggio linguistico, socioeconomico o altre situazioni): la scuola può predisporre un piano personalizzato, senza insegnante di sostegno.

Anche l'ADHD e alcune difficoltà non certificate come disabilità rientrano spesso nei bisogni educativi speciali: la scuola può comunque adottare strategie mirate e, se opportuno, un piano personalizzato. Per le singole situazioni, il riferimento è sempre la documentazione rilasciata dall'ASL.

Come si richiede l'insegnante di sostegno?

La procedura può avere piccole differenze da una Regione all'altra, ma lo schema generale è questo:

  1. Visita con il medico o il pediatra, che avvia la richiesta di accertamento e, ove previsto, trasmette telematicamente il certificato introduttivo all'INPS.
  2. Accertamento della disabilità da parte della commissione competente, nell'ambito della procedura gestita con l'INPS e l'ASL.
  3. Valutazione multidisciplinare presso l'ASL, che porta alla redazione del profilo di funzionamento (basato sul modello ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità).
  4. Consegna della documentazione alla scuola, in genere al momento dell'iscrizione o appena disponibile, rispettando le scadenze indicate dalla segreteria.
  5. Elaborazione del PEI da parte del gruppo di lavoro operativo, con la partecipazione della famiglia.
  6. Richiesta di posti di sostegno da parte del dirigente scolastico agli uffici competenti, sulla base dei PEI degli alunni.

La famiglia, quindi, non «chiede un insegnante» in modo diretto: avvia e completa la certificazione, consegna i documenti e partecipa alla definizione del PEI, da cui discendono le richieste di risorse della scuola. Le tempistiche variano: è prudente muoversi con largo anticipo rispetto all'anno scolastico, soprattutto nei passaggi tra un ordine di scuola e l'altro.

Consiglio pratico. Tenga una cartella con copia di tutta la documentazione (certificati, verbali, profilo di funzionamento, PEI degli anni precedenti) e ne consegni un esemplare datato alla segreteria. In caso di dubbi su tempi e moduli, un patronato o lo sportello dell'ASL possono orientarla.

Quante ore di sostegno spettano?

È la domanda più frequente, e la risposta onesta è: dipende dal caso. Non esiste un numero di ore uguale per tutti e non conviene fidarsi di cifre «standard» che circolano in rete. Le ore vengono definite a partire da tre elementi:

  • le esigenze dell'alunno descritte nel profilo di funzionamento e nel PEI;
  • la proposta del gruppo di lavoro operativo, che indica le risorse necessarie per gli obiettivi concordati;
  • le risorse effettivamente assegnate alla scuola dagli uffici scolastici competenti.

Può quindi accadere che le ore richieste e quelle assegnate non coincidano. In questi casi la famiglia può chiedere chiarimenti alla scuola, verificare come le ore siano distribuite nella settimana e, se lo ritiene necessario, farsi assistere da un patronato o da un'associazione di tutela. Anche altre figure possono integrare il sostegno, per esempio l'assistenza educativa o all'autonomia e alla comunicazione fornita dall'ente locale, che segue però canali propri.

Che cos'è il PEI e chi lo redige?

Il PEI, Piano Educativo Individualizzato, è il documento che descrive in modo concreto come la scuola costruirà il percorso dell'alunno con disabilità. Non è una formalità burocratica: è lo strumento su cui poggiano le scelte didattiche e la richiesta di risorse.

Viene elaborato dal GLO, il gruppo di lavoro operativo, di cui fanno parte:

  • i docenti curricolari e l'insegnante di sostegno;
  • i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale);
  • le figure professionali che seguono l'alunno, comprese quelle dell'ASL e gli eventuali educatori;
  • il dirigente scolastico o un suo delegato.

Il PEI indica obiettivi, strategie, modalità di verifica, strumenti, spazi e il fabbisogno di risorse. Va verificato nel corso dell'anno e aggiornato quando cambiano le condizioni dell'alunno o i passaggi di grado scolastico. Se Lei è un genitore, può chiedere di leggerlo prima dell'incontro e proporre modifiche: la sua conoscenza quotidiana del bambino è una risorsa preziosa per il gruppo.

Che differenza c'è tra PEI e PDP?

Genitori e insegnanti li confondono spesso. La tabella riassume le differenze essenziali.

AspettoPEIPDP
DestinatariAlunni con disabilità certificataAlunni con DSA o altri bisogni educativi speciali
Riferimento normativoLegge 104/1992 e D.Lgs. 66/2017Legge 170/2010 (DSA) e indicazioni ministeriali
Insegnante di sostegnoPrevistoNon previsto di norma
Chi lo elaboraGruppo di lavoro operativo (GLO), con la famigliaTeam o consiglio di classe, in accordo con la famiglia
Contenuto principaleObiettivi, strategie, risorse, verificheStrumenti compensativi e misure dispensative

Che cosa si intende per continuità didattica?

Per un alunno con disabilità, ritrovare lo stesso insegnante di sostegno anno dopo anno non è un dettaglio: costruire fiducia, conoscere i tempi del bambino, decifrare la sua comunicazione richiede tempo. La continuità didattica significa proprio garantire, per quanto possibile, la stabilità delle figure educative lungo il percorso.

Il sistema, però, non sempre la assicura. Molti posti di sostegno sono coperti con incarichi annuali e i docenti possono cambiare scuola o sede. Negli ultimi anni la normativa ha introdotto strumenti per favorire la conferma dell'insegnante da un anno all'altro; le condizioni e le modalità precise vanno però verificate con la scuola e con l'ufficio scolastico competente, perché possono cambiare.

Che cosa si può fare, concretamente?

  • Parlarne con il dirigente scolastico prima della fine dell'anno, esprimendo con chiarezza il valore della continuità per il proprio figlio.
  • Chiedere, se il docente cambia, un incontro di passaggio in cui l'insegnante uscente illustra al nuovo il PEI e le strategie che funzionano.
  • Preparare una breve scheda sul bambino (come comunica, che cosa lo agita, che cosa lo motiva) da condividere con il nuovo docente.

Come collaborare bene tra famiglia e scuola?

Il sostegno funziona meglio quando famiglia, docenti e specialisti parlano la stessa lingua. Alcune abitudini fanno la differenza:

  • Condividere le informazioni: cambiamenti di terapia, nuove abitudini, periodi di fatica.
  • Definire obiettivi realistici e verificabili, evitando liste troppo lunghe.
  • Usare un quaderno di comunicazione o un canale concordato, per non affidare tutto agli incontri formali.
  • Coinvolgere tutta la classe: l'inclusione riguarda anche i compagni e i colleghi curricolari.

Per gli insegnanti, curricolari e di sostegno, la formazione continua è una leva importante: conoscere meglio i profili, dall'autismo all'ADHD, dai disturbi dell'apprendimento alle disabilità non visibili, permette di scegliere strategie più mirate e di dialogare con le famiglie con maggiore sicurezza.

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Un'idea semplice. Proponga sessioni brevi e regolari, anche di dieci minuti, e ne parli con l'insegnante di sostegno: se le attività a casa e a scuola seguono lo stesso filo, il bambino ne trae più beneficio.

Domande frequenti sull'insegnante di sostegno

L'insegnante di sostegno è assegnato al singolo alunno o alla classe?
È assegnato alla classe in cui è inserito l'alunno con disabilità ed è contitolare con i colleghi curricolari. Il suo lavoro serve a favorire l'inclusione di tutta la classe, non a seguire il bambino in modo separato.
Un bambino con DSA ha diritto all'insegnante di sostegno?
Di norma no: i disturbi specifici dell'apprendimento sono tutelati dalla Legge 170 del 2010 e prevedono un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con strumenti compensativi e misure dispensative. Il sostegno spetta agli alunni con disabilità certificata.
Chi decide quante ore di sostegno vengono assegnate?
Le ore vengono definite a partire dal PEI e dal profilo di funzionamento, con la proposta del gruppo di lavoro operativo, e sono poi assegnate dagli uffici scolastici competenti nei limiti delle risorse disponibili. Non esiste un numero fisso valido per tutti.
La famiglia può partecipare alla stesura del PEI?
Sì. I genitori fanno parte del gruppo di lavoro operativo che elabora e verifica il PEI e hanno diritto di essere ascoltati, di fare proposte e di chiedere verifiche.
Che cosa si può fare se l'insegnante di sostegno cambia ogni anno?
Si può chiedere un confronto al dirigente scolastico, ricordando le norme sulla continuità didattica, e fare in modo che il PEI e la documentazione passino correttamente al nuovo docente con un incontro di passaggio.

Fonti e riferimenti

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
  • Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sulla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, e successive modifiche.
  • Legge 8 ottobre 2010, n. 170, sui disturbi specifici di apprendimento.
  • Sito dell'INPS e della propria ASL per la procedura di accertamento; sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'ufficio scolastico competente per tempi e moduli.

Articolo informativo, aggiornato a novembre 2026: non sostituisce il parere di un patronato o di un professionista. Norme, moduli e scadenze possono variare: verifichi sempre presso la scuola, l'ASL e l'ufficio scolastico del suo territorio.

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