Il 2 marzo 2022, la Francia ha raggiunto una tappa decisiva nella lotta contro il bullismo scolastico creando un reato specifico, con pene che possono arrivare fino a dieci anni di reclusione nei casi più gravi. Da questa data, il bullismo scolastico non è più solo un problema educativo : è un reato penale. E gli istituti scolastici non sono più solo attori di prevenzione : hanno obblighi legali precisi il cui mancato rispetto può comportare la loro responsabilità.

Tuttavia, quattro anni dopo questa legge storica, molti professionisti dell'educazione non conoscono precisamente il contenuto dei loro obblighi. Sanno che "bisogna fare qualcosa" ma ignorano cosa richiede concretamente la legge, in quale momento le loro responsabilità personali entrano in gioco, e quali sono le conseguenze reali di un'inazione documentata.

Questa guida è stata concepita per colmare questa lacuna di conoscenza. Si rivolge a tutti i professionisti degli istituti scolastici — dirigenti scolastici, insegnanti, CPE, assistenti educativi, personale sanitario scolastico — con un obiettivo chiaro : comprendere il quadro legale, misurare le responsabilità, e agire con cognizione di causa. Non sostituisce un consiglio legale professionale, ma costituisce un punto di riferimento solido per orientare le pratiche.

⚠️ Avviso preliminare

Questa guida è uno strumento di sensibilizzazione giuridica destinato ai professionisti dell'istruzione. Non costituisce un parere legale nel senso professionale del termine. In caso di situazione grave, di procedimento giudiziario o di messa in discussione della responsabilità di un'istituzione o di un personale, è opportuno consultare un giurista o un avvocato specializzato.

1. Prima del 2022: un vuoto giuridico con conseguenze gravi

Prima della legge del 2 marzo 2022, il bullismo scolastico non esisteva come reato autonomo nel diritto francese. Le situazioni di bullismo potevano essere perseguite sulla base di reati preesistenti — violenze, ingiurie, minacce, bullismo morale ai sensi del Codice penale — ma queste qualifiche erano inadeguate alle specificità del bullismo tra minorenni in ambito scolastico.

Questa inadeguatezza aveva conseguenze concrete: procedure lunghe e aleatorie, archiviazioni frequenti per mancanza di reato chiaramente caratterizzato, e soprattutto un sentimento di impunità tra i bulli e di abbandono tra le vittime. Le istituzioni scolastiche agivano in un quadro vago, senza obblighi chiaramente definiti né sanzioni specificamente previste in caso di inadempimento.

Numerosi casi di grande risonanza mediatica — suicidi di adolescenti vittime di bullismo, alcuni dei quali erano stati segnalati senza seguito — hanno messo in luce l'insufficienza del quadro giuridico esistente e creato una pressione sociale e politica per una riforma legislativa profonda.

2. La legge del 2 marzo 2022: cosa è cambiato fondamentalmente

La legge n° 2022-299 del 2 marzo 2022 volta a combattere il bullismo scolastico rappresenta la riforma più importante in questo campo da decenni. Introduce diverse disposizioni fondamentali che trasformano il quadro giuridico applicabile alle istituzioni scolastiche e al loro personale.

La creazione del reato di bullismo scolastico

La legge crea un articolo 222-33-2-3 nel Codice penale che definisce e sanziona specificamente il bullismo scolastico. Per la prima volta, il bullismo tra alunni beneficia di una qualificazione penale propria, distinta dal bullismo morale generale. Questa qualificazione si applica agli atti commessi all'interno di un'istituzione scolastica o in relazione alla scolarità — il che include esplicitamente il cyberbullismo tra alunni di una stessa istituzione.

L'estensione agli atti commessi al di fuori della scuola

Uno dei contributi essenziali della legge è estendere la qualificazione di bullismo scolastico agli atti commessi al di fuori dell'istituto scolastico, a condizione che coinvolgano alunni di una stessa istituzione o si svolgano in relazione alla scolarità. Questa estensione copre esplicitamente il cyberbullismo — che, per definizione, si verifica al di fuori delle mura della scuola — e pone fine all'argomento secondo cui l'istituzione non doveva intervenire in comportamenti digitali "fuori dalla sua giurisdizione".

Il rafforzamento degli obblighi delle istituzioni

La legge rafforza e formalizza gli obblighi delle istituzioni in materia di prevenzione e trattamento del bullismo. Impone la designazione di un referente per il bullismo in ogni istituzione di secondo grado, l'implementazione di protocolli di segnalazione e intervento, e l'organizzazione di azioni di sensibilizzazione regolari. Questi obblighi, che esistevano già sotto forma di raccomandazioni nelle circolari precedenti, hanno ora una base legislativa più solida.

📚 I testi di riferimento essenziali. I professionisti che desiderano consultare i testi originali possono fare riferimento a: la legge n° 2022-299 del 2 marzo 2022 (Gazzetta ufficiale del 3 marzo 2022); l'articolo 222-33-2-3 del Codice penale (reato di bullismo scolastico); la circolare n° 2023-040 del 23 marzo 2023 relativa al programma "Non al bullismo"; e il vade-mecum "Trattamento delle situazioni di bullismo negli istituti scolastici" pubblicato dal ministero dell'Istruzione nazionale.

3. Il reato di bullismo scolastico: definizione, sanzioni, circostanze aggravanti

La comprensione precisa del reato di bullismo scolastico così come definito dal Codice penale è indispensabile per i professionisti. Essa consente di qualificare correttamente le situazioni incontrate e di comprendere le implicazioni penali per gli autori — inclusi quando questi autori sono minorenni.

La definizione legale

Il reato di bullismo scolastico è costituito dal fatto di molestare un alunno con dichiarazioni o comportamenti ripetuti aventi come oggetto o effetto un degrado delle sue condizioni di scolarizzazione suscettibile di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale, o di compromettere il suo futuro professionale. Questa definizione riprende i tre criteri fondamentali del bullismo (ripetizione, intenzionalità, squilibrio di potere) adattandoli al contesto scolastico.

Le sanzioni di base e le circostanze aggravanti

Le pene previste variano a seconda della gravità degli atti e delle loro conseguenze. La tabella sottostante sintetizza il tariffario legale.

SituazionePena detentivaMulta
Bullismo scolastico semplice3 anni45 000 €
Bullismo che ha causato un'ITT di oltre 8 giorni5 anni75 000 €
Bullismo commesso tramite una rete digitale5 anni75 000 €
Bullismo che ha portato a un tentativo di suicidio o suicidio10 anni150 000 €
Bullismo che ha portato a un'automutilazione grave10 anni150 000 €

L'applicazione agli autori minorenni

Queste sanzioni si applicano agli autori maggiorenni. Per i minorenni, il diritto penale dei minorenni (decreto del 2019 codificato nel Codice della giustizia penale dei minorenni) prevede risposte adeguate all'età — misure educative, sanzioni pedagogiche, nei casi più gravi collocamento in istituto specializzato. L'età dell'autore non elimina la qualificazione penale, ma ne adatta le conseguenze.

Un punto cruciale per gli istituti: i genitori degli autori minorenni possono vedere la loro responsabilità civile coinvolta per i danni causati dal loro bambino. Le famiglie delle vittime possono ottenere un risarcimento sulla base di questa responsabilità genitoriale, indipendentemente dalle conseguenze penali.

4. Gli obblighi concreti degli istituti scolastici

Oltre al quadro penale che si applica agli autori individuali di bullismo, gli istituti scolastici hanno obblighi istituzionali precisi. Questi obblighi sono sia legislativi (legge del 2022), regolamentari (circolari ministeriali) e di diritto comune (obbligo generale di sicurezza derivante dal Codice dell'istruzione).

  • Designare un referente bullismo formato. Ogni istituto di secondo grado deve designare un referente bullismo. Questa designazione deve essere formalizzata (documento scritto, comunicazione al team e agli studenti) e accompagnata da una formazione adeguata della persona designata. Una designazione senza formazione è un obbligo parzialmente adempiuto.
  • Mettere in atto un protocollo scritto di segnalazione e intervento. L'istituto deve disporre di un protocollo formalizzato che descriva le fasi da seguire in caso di segnalazione o rilevamento di bullismo: chi riceve le segnalazioni, entro quale termine, secondo quale procedura di indagine, con quali misure di protezione immediate per la vittima.
  • Affiggere i numeri nazionali di aiuto. I numeri 3018 (cyberbullismo) e 3020 (bullismo scolastico) devono essere affissi negli spazi comuni dell'istituto — hall d'ingresso, CDI, corridoi, infermeria. Questa affissione è un obbligo concreto e verificabile.
  • Organizzare almeno un'azione di sensibilizzazione annuale. Ogni istituto deve programmare almeno un'azione di sensibilizzazione degli studenti sul bullismo scolastico e sul cyberbullismo per anno scolastico. Questa azione può assumere diverse forme: lezione in classe nell'ambito dell'EMC, intervento di un'associazione, giornata tematica, proiezione di un film seguita da un dibattito.
  • Formare il personale. L'obbligo di risultato in materia di sicurezza degli studenti implica che il personale disponga delle competenze per rilevare e trattare le situazioni di bullismo. La formazione continua del personale è quindi un obbligo derivato da questo obbligo generale, anche se non è prescritta in termini di numero di ore o periodicità.
  • Documentare le situazioni e le azioni. Ogni situazione di bullismo segnalata o rilevata deve essere oggetto di documentazione scritta: fatti osservati, date, misure adottate, esiti. Questa documentazione è la prova che l'istituto ha adempiuto ai suoi obblighi — la sua assenza può, al contrario, costituire una presunzione di inadempimento.
  • Informare e coinvolgere le famiglie. I genitori degli studenti coinvolti — vittime come autori — devono essere informati delle situazioni e delle misure adottate. L'istituto ha l'obbligo di coinvolgerli nel processo entro termini ragionevoli. Un difetto di informazione delle famiglie è frequentemente invocato nelle procedure di messa in causa degli istituti.

5. La responsabilità del dirigente scolastico: fino a dove arriva?

Il dirigente scolastico occupa una posizione particolare nella catena di responsabilità. In quanto rappresentante dello Stato nell'istituto e garante della sicurezza degli studenti, la sua responsabilità può essere coinvolta a più titoli.

La responsabilità amministrativa

Nel sistema educativo pubblico, la responsabilità dello Stato — e quindi dell'istituto — è coinvolta in caso di colpa nell'organizzazione o nel funzionamento del servizio pubblico dell'istruzione. Un bullismo che è durato diversi mesi senza che l'istituto intervenisse nonostante segnali chiari può essere qualificato come colpa di servizio. La vittima o i suoi genitori possono quindi ottenere un risarcimento davanti al tribunale amministrativo, senza dover provare una colpa personale del dirigente scolastico.

La responsabilità penale personale

La responsabilità penale personale del dirigente scolastico può essere coinvolta in due situazioni principali. La prima è la non-assistenza a persona in pericolo (articolo 223-6 del Codice penale): se il dirigente scolastico ha avuto conoscenza di una situazione di grave pericolo per uno studente e non ha agito, può essere perseguito a questo titolo. La seconda è la messa in pericolo deliberata della vita altrui (articolo 223-1 del Codice penale): se l'inerzia era deliberata e ha esposto uno studente a un rischio grave, questa qualificazione più severa può essere mantenuta.

In pratica, le azioni penali contro i dirigenti scolastici rimangono rare ma esistono. Si verificano tipicamente in situazioni estreme — suicidio di uno studente dopo un bullismo segnalato e non trattato — e richiedono la prova di una colpa personale caratterizzata, distinta dalla colpa di servizio.

La domanda che ogni dirigente scolastico dovrebbe porsi regolarmente non è "rischio di essere perseguito?" ma "se una famiglia mi chiede domani cosa ho fatto per proteggere suo figlio, posso rispondere con atti concreti e documentati?" È questa domanda che deve guidare le pratiche, non la paura del tribunale.

— Giurista specializzato in diritto dell'istruzione, intervento durante una giornata accademica

6. La responsabilità del personale: ciò che ogni agente deve sapere

La responsabilità di fronte al bullismo scolastico non riguarda solo i dirigenti scolastici. Ogni agente dell'Istruzione nazionale — insegnante, CPE, assistente educativo, infermiere, assistente sociale, consulente orientamento — può vedere la propria responsabilità coinvolta in caso di inadempienza ai propri obblighi di segnalazione e protezione.

Obbligo di segnalazione delle situazioni preoccupanti

L'articolo 40 del Codice di procedura penale impone a ogni funzionario che acquisisce la conoscenza di un crimine o di un reato nell'esercizio delle proprie funzioni di informare senza indugi il procuratore della Repubblica. Il bullismo scolastico essendo ormai un reato, questo obbligo si applica. In pratica, ciò significa che ogni personale dell'Istruzione nazionale che ha conoscenza di una situazione di bullismo accertato ha l'obbligo legale di segnalarlo — prima alla propria gerarchia, e se questa via è insufficiente o bloccata, direttamente al procuratore.

Più in generale, l'articolo L. 226-2-1 del Codice dell'azione sociale e delle famiglie impone a chiunque abbia conoscenza di una situazione di pericolo o rischio di pericolo per un minore di segnalarlo senza indugi al presidente del consiglio dipartimentale (protezione dell'infanzia). Questo obbligo è indipendente dallo status professionale dell'agente e si applica a titolo personale.

La protezione funzionale degli agenti

Gli agenti pubblici che segnalano in buona fede situazioni di bullismo e che agiscono conformemente ai protocolli stabiliti beneficiano della protezione funzionale dello Stato. Ciò significa che l'amministrazione si fa carico della loro difesa legale in caso di contestazione e li protegge da eventuali pressioni o ritorsioni. Questa protezione è un elemento importante da conoscere: riduce i rischi personali legati all'azione e rimuove un freno psicologico comune all'intervento.

PersonaleObbligo principaleTesto di riferimentoRischio in caso di inadempienza
Dirigente scolasticoOrganizzare la prevenzione, coordinare la risposta, segnalare al procuratore se necessarioCodice dell'istruzione, art. 40 CPPResponsabilità amministrativa + penale personale possibile
Insegnante / CPESegnalare alla gerarchia, documentare le osservazioni, non rimanere inattivoArt. 40 CPP, obblighi statutariColpa professionale, responsabilità civile possibile
Infermiera scolasticaSegnalare le situazioni rilevate durante le consultazioni, orientare verso le risorseCodice della salute pubblica, art. 226-13 e 226-14Colpa professionale, contestazione disciplinare
Assistente educativoSegnalare alla gerarchia ciò che osserva negli spazi di sorveglianzaObblighi statutariColpa professionale in caso di inattività documentata
Tutto il personaleSegnalare al presidente del consiglio dipartimentale se minore in pericoloArt. L. 226-2-1 CASFReato penale (non assistenza a persona in pericolo)

7. L'obbligo di segnalazione: quando, come, verso chi?

L'obbligo di segnalazione è uno degli aspetti più mal compresi del quadro legale da parte dei professionisti dell'istruzione. Molti esitano a segnalare per paura di sbagliare, di nuocere a uno studente, di aggravare una situazione. Questa esitazione, sebbene comprensibile, può costituire un'inadempienza legale.

Il principio della segnalazione di preoccupazione

La giurisprudenza e i testi di riferimento sono chiari: la segnalazione non richiede la certezza. Si segnala una preoccupazione, un'inquietudine, una situazione che "potrebbe" rientrare nel bullismo o nel pericolo per un minore. Il ruolo del professionista non è quello di stabilire la prova prima di segnalare — è compito delle autorità competenti stabilirlo dopo la segnalazione. Una segnalazione fatta in buona fede, anche se la situazione si rivela infine meno grave di quanto temuto, non può essere rimproverata al professionista che l'ha fatta.

La catena gerarchica interna

Nella grande maggioranza delle situazioni, la segnalazione deve prima seguire la catena gerarchica interna: il personale segnala al referente bullismo o alla direzione, che si occupa della situazione secondo il protocollo stabilito. Questa via interna è la norma.

La segnalazione diretta al procuratore o ai servizi di protezione dell'infanzia è riservata alle situazioni in cui la via interna è bloccata (gerarchia inattiva o coinvolta) o insufficiente (pericolo immediato per lo studente). In questi casi, l'articolo 40 del CPP autorizza e anzi impone una segnalazione diretta, senza passare per la gerarchia.

📞 I destinatari della segnalazione in base alla gravità

  • Situazione di molestie ordinaria: segnalazione al referente molestie o alla direzione dell'istituto
  • Situazione di molestie gravi con rischio per la salute: segnalazione alla direzione + informazione al medico scolastico + contatto con i servizi di protezione dell'infanzia se necessario
  • Situazione di pericolo immediato (rischio suicidario, violenza grave): chiamata al 15 (SAMU) o al 17 (polizia), poi informazione alla direzione
  • Reato penale caratterizzato (violenza con ITT, diffusione di immagini intime): segnalazione al procuratore della Repubblica tramite l'articolo 40 del CPP, o denuncia su consiglio dei genitori
  • Gerarchia inattiva di fronte a un pericolo documentato: segnalazione diretta al procuratore o alla CRIP (Cellula di Raccolta delle Informazioni Preoccupanti) del dipartimento

8. Il quadro legale del cyberbullismo: specificità e reati digitali

Il cyberbullismo è coperto dalla legge del 2022 quando coinvolge studenti di un medesimo istituto o si svolge in relazione alla scolarità. Ma oltre a questa qualificazione generale, alcune forme di cyberbullismo costituiscono reati specifici che i professionisti devono conoscere.

I reati digitali specifici

La diffusione senza consenso di immagini o video a carattere sessuale o intimo è punibile ai sensi della "revenge porn" (articolo 226-2-1 del Codice penale), anche tra minorenni e anche se le immagini sono state scattate in modo consensuale. La pena è di 2 anni di reclusione e 60.000 euro di multa, aumentata a 3 anni e 75.000 euro se la vittima è minorenne. L'usurpazione di identità digitale (creazione di un falso profilo a nome di un'altra persona) è punibile ai sensi dell'articolo 226-4-1 del Codice penale. Il bullismo online con minaccia di morte o di violenze gravi può rientrare nel reato di minaccia aggravata.

Le obbligazioni delle piattaforme e il ruolo dell'istituto

La legge impone alle piattaforme digitali obblighi di rimozione rapida dei contenuti illeciti. L'istituto può — e deve — accompagnare le vittime nelle procedure di segnalazione presso le piattaforme e presso il 3018, che dispone di un servizio dedicato alla rimozione accelerata dei contenuti. La legge Avia del 2020 e il regolamento europeo DSA (Digital Services Act, applicabile dal 2024) rafforzano questi obblighi delle piattaforme e aprono vie di ricorso più rapide per le vittime.

9. Istituti privati sotto contratto: le stesse obbligazioni?

Gli istituti privati sotto contratto di associazione con lo Stato sono soggetti alle stesse obbligazioni legali degli istituti pubblici in materia di bullismo scolastico. Il contratto di associazione implica il rispetto del servizio pubblico dell'istruzione e dei testi normativi che lo regolano, comprese le circolari relative al programma "Non al bullismo".

Gli istituti privati fuori contratto hanno anche obbligazioni legali derivanti dal diritto comune (protezione dei minorenni, obbligo di sicurezza) e dal Codice penale (non-assistenza a persona in pericolo). Tuttavia, non beneficiano della protezione funzionale dello Stato per il loro personale, il che rende l'implementazione di protocolli interni e la formazione delle squadre ancora più importante per la loro protezione.

10. Casi pratici: responsabilità coinvolte e lezioni giuridiche

⚖️
Caso pratico — Responsabilità dello Stato
Tribunale amministrativo: molestie non trattate per 8 mesi

I genitori di un ragazzo delle medie molestato per otto mesi presentano un ricorso davanti al tribunale amministrativo dopo che il loro figlio è stato ricoverato in psichiatria infantile per sindrome depressiva severa. L'istruttoria rivela che tre insegnanti avevano segnalato oralmente preoccupazioni alla direzione, senza che fosse attivato alcun protocollo. Nessuna nota scritta, nessun colloquio formale, nessuna misura di protezione era stata presa.

Il tribunale condanna lo Stato (rappresentato dal provveditorato) a risarcire i genitori e lo studente per negligenza nell'organizzazione del servizio pubblico. La direzione dell'istituto è sanzionata disciplinarmente per mancanza di organizzazione.

⚠️ Lezione giuridica: L'assenza di documentazione e l'assenza di protocollo attivato, nonostante le segnalazioni verbali del personale, sono state qualificate come negligenza del servizio. La prova che degli adulti sapevano e non avevano agito in modo strutturato è stata determinante. La documentazione sistematica delle segnalazioni e delle azioni intraprese è una protezione indispensabile per l'istituto.

📱
Caso pratico — Cyberbullismo e responsabilità condivisa
Denuncia penale per diffusione di immagini intime tra studenti delle superiori

Una studentessa di 16 anni presenta denuncia dopo la diffusione di foto intime in un gruppo WhatsApp di studenti del liceo. L'autore principale, uno studente dell'ultimo anno, è perseguito per diffusione di immagini intime di minorenne. Altri due studenti che hanno condiviso le immagini sono ascoltati come indagati. I genitori della vittima mettono in causa anche il preside per non aver agito rapidamente dopo essere stati informati della situazione due giorni prima della denuncia.

Il preside produce il protocollo dell'istituto, le note di servizio che documentano la sua segnalazione al referente per il bullismo, e la prova della sua chiamata al 3018. Viene scagionato. I genitori dell'autore principale sono condannati civilmente per responsabilità genitoriale.

Lezione giuridica: La documentazione rigorosa delle azioni intraprese dal preside è stata la chiave della sua protezione giuridica. Un istituto che agisce, documenta e richiede le risorse competenti (3018, protocollo interno) ha una difesa solida. Un istituto che non ha né documenti né tracce di azioni è esposto.

🧑‍🏫
Caso pratico — Responsabilità di un insegnante
Messa in discussione di un professore che ha minimizzato segnalazioni ripetute

Un professore principale di 4ª è messo in discussione in una procedura disciplinare dopo che un'alunna molestata da diversi mesi dichiara di avergli segnalato la situazione per tre volte, ricevendo ogni volta una risposta minimizzante ("è una questione di litigi tra ragazze"). L'alunna ha infine tentato il suicidio. L'indagine amministrativa conferma le dichiarazioni dell'alunna.

Il professore è sanzionato disciplinarmente (richiamo nel dossier, trasferimento d'ufficio). Non è perseguito penalmente, poiché il nesso di causalità diretta tra le sue risposte e il tentativo di suicidio non è stato stabilito in modo sufficiente per caratterizzare un reato penale.

⚠️ Lezione giuridica: La minimizzazione ripetuta delle segnalazioni degli alunni può costituire una colpa professionale sanzionabile disciplinarmente, anche senza conseguenze penali. La formazione al riconoscimento delle situazioni di molestia e alla postura appropriata di fronte alle segnalazioni degli alunni è una protezione professionale diretta per ogni insegnante.

11. Proteggersi attraverso la formazione: l'obbligo morale e pratico

Il quadro legale è chiaro. Gli obblighi sono definiti. I rischi per gli istituti e il personale in caso di inadempimento sono reali e documentati. In questo contesto, la formazione non è più solo un investimento pedagogico — è una necessità di conformità e una protezione professionale.

Un istituto i cui personale è stato formato, il cui protocollo è conosciuto e applicato, le cui azioni sono documentate, ha una postura giuridica infinitamente più solida rispetto a un istituto che improvvisa. La formazione certificata è anche la prova più tangibile che l'obbligo di risultato in materia di formazione del personale è stato onorato.

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✅ Checklist di conformità legale per le istituzioni scolastiche

  • Un referente per il bullismo formato è designato e conosciuto da tutto il personale
  • Un protocollo scritto di segnalazione e intervento è formalizzato e accessibile
  • I numeri 3018 e 3020 sono affissi negli spazi comuni
  • Almeno un'azione di sensibilizzazione degli studenti è programmata ogni anno scolastico
  • Il personale ha ricevuto una formazione sul bullismo (idealmente certificata Qualiopi)
  • Le situazioni segnalate sono oggetto di una documentazione scritta e datata
  • Le famiglie degli studenti coinvolti sono informate entro tempi ragionevoli
  • Un follow-up post-intervento è organizzato per ogni situazione trattata
  • L'articolo 40 del CPP e le modalità di segnalazione esterna sono conosciuti dal personale
  • Il protocollo è rivisto e riappropriato almeno una volta all'anno in consiglio pedagogico

Conoscere i propri obblighi legali significa anche conoscere i propri diritti: il diritto di segnalare senza temere ritorsioni, il diritto alla protezione funzionale quando si agisce in buona fede nell'ambito delle proprie mansioni, il diritto di esigere dalla propria gerarchia un quadro istituzionale che permetta di esercitare le proprie responsabilità. La legge protegge coloro che agiscono. Espone coloro che non agiscono. È così semplice.

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